Statuto dell'Associazione


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

AUCS”
Firenze






Art.1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione Universitaria Cooperazione allo Sviluppo- Firenze, senza fini di lucro, con durata illimitata e sede presso la Facoltà di Economia- Università degli Studi di Firenze- Polo delle Scienze Sociali via delle Pandette 9.

L’AUCS è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del regolamento d’Ateneo per quanto concerne le iniziative studentesche (vedi art.4 del regolamento).

Art.2 – SCOPI E ATTIVITA’


L’Associazione si propone di:
  • Promuovere attività culturali e sociali a beneficio degli studenti dell’Università degli Studi di Firenze;
  • Promuovere la creazione di un rete di contatti con Organizzazioni Non Governative di volontariato, nazionali ed estere, Enti pubblici e privati, Organismi ed Organizzazioni internazionali, Associazioni Studentesche che si impegnano nel settore;
  • Svolgere attività di reclutamento, formazione e selezione al fine di promuovere per gli studenti associati periodi di tirocinio – stage nelle organizzazioni di cui sopra in conformità alle norme interne all’Ateneo in materia e alle leggi italiane per la cooperazione e lo sviluppo;
  • Svolgere attività di autoformazione nell’ambito di cooperazione, sviluppo e interculturalità;
  • Organizzare iniziative di sensibilizzazione e approfondimento nell’ambito dell’Università e nelle scuole di ogni ordine e grado in Italia o all’estero promuovendo:
    • attività di documentazione e redazione di materiali di studio e divulgazione
    • ricerche e studi che potranno confluire in pubblicazioni
    • iniziative culturali (mostre, seminari, convegni, corsi,…) legate al tema dello sviluppo
  • Svolgere qualsiasi altra attività che consenta il miglior perseguimento dei fini sociali

Art.3 – I SOCI


Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all’Associazione tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università che, condividendo le sue finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente.
Gli associati sono soggetti agli obblighi e diritti previsti nel presente statuto.

Art.4 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI


L’ammissione di nuovi soci avviene tramite compilazione del modulo d’iscrizione nel quale devono essere indicati dati anagrafici, residenza e motivazioni che spingono il richiedente ad aderire all’Associazione.
La richiesta si intende automaticamente approvata salvo delibera contraria del Consiglio Direttivo, manifestata con voto unanime entro 30 giorni dalla richiesta.
La delibera è immediatamente valida.
Ogni socio dovrà versare al momento dell’iscrizione la quota di ammissione deliberata di anno in anno dall’Assemblea dei Soci.

Art.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI


L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzione prese dai suoi Organi Rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare e a votare nell’Assemblea dei Soci e di essere eleggibili alle cariche sociali.
Gli associati hanno il diritto di utilizzare le attrezzature associative per i fini perseguiti dall’Associazione.
Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa, nell’importo e nelle modalità di versamento stabiliti dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie.
Gli associati devono svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.

Art.6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO


La qualità di socio recesso, esclusione o morte.

Art.7 – RECESSO SOCIO


L’associato può recedere liberamente dall’Associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo almeno 1 mese prima. Sarà onere del Consiglio provvedere a cancellarlo dal Registro dei Soci.

Art.8 – ESCLUSIONE DI UN SOCIO


Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri l’esclusione dell’associato dall’Associazione, per i seguenti motivi:
  1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
  4. che senza giustificato motivo si renda moroso del pagamento della quota associativa;
  5. che per un anno non partecipi con regolarità alla vita associativa, ovvero per non aver partecipato alle assemblee senza giustificato motivo;
  6. ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.
I soci esclusi per morosità possono essere riammessi pagando la quota di ammissione.
Il Consiglio Direttivo provvede periodicamente alla revisione del Registro dei Soci.
La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all’associato.
Il recesso, la morte o l’esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all’associato o ai suoi eredi.

Art.9 – ORGANI SOCIALI


Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente, il Segretario, il Tesoriere
  • il Comitato dei Probi Viri

Art.10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI


L’Associazione ha nell’Assemblea il proprio organo sovrano.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente su richiesta del Presidente medesimo, del Cosiglio Direttivo o del 20% dei soci, almeno 2 volte l’anno (la prima entro il 20 Novembre, la seconda entro il 20 Giugno) con preavviso scritto di almeno 15 giorni a mezzo fax, posta elettronica, posta ordinaria o mediante affissione nei locali della sede legale.
L’Assemblea ha la facoltà e il compito di:
  1. indicare le linee generali di attività;
  2. discutere ed approvare la relazione del Consiglio Direttivo riguardo l’attività svolta nell’anno precedente;
  3. discutere e approvare la relazione programmatica a cui deve essere allegato il bilancio revisionale;
  4. determinare l’entità delle quote associative annuali;
  5. deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. curare l’amministrazione straordinaria dell’Associazione;
  7. deliberare sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;
  8. su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci può essere proposta all’Assemblea la votazione della mozione di sfiducia alle cariche sociali;
  9. eleggere il Consiglio Direttivo tramite votazione a scrutinio segreto;

L’Assemblea, salvo diversa indicazione, delibera tramite il metodo del Consenso, cui può seguire, in caso di fallimento, la votazione a maggioranza di 2/3 (due terzi), cui può seguire la votazione a maggioranza dei votanti.
Per le delibere dei punti 3, 6, 7, 8 le decisioni sono prese per Consenso o, in caso di fallimento, a maggioranza di 2/3 (due terzi).

Art.11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri pari o superiore a cinque, fra cui il Presidente, il Segretario e il Tesoriere; viene eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica un anno.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto da inviarsi per fax, posta elettronica o lettera almeno 5 giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti; è ammessa la delega.
Le funzioni del Consiglio sono:
  • curare l’amministrazione ordinaria dell’Associazione;
  • dare applicazione alle linee generali di indirizzo dettate dall’Assemblea;
  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  • svolgere attività propositiva nei confronti dell’Assemblea;
  • predisporre la relazione programmatica e la relazione dell’attività svolta da presentare all’Assemblea;
  • valutare la domanda d’iscrizione dei soci
  • predisporre il bilancio preventivo/consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

Art.12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e ne firma tutti gli atti sociali.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e resta in carica un anno.

Art.13 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica un anno salvo revoca o dimissioni.
Redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio.
Il Segretario assume tutti i poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

Art.14 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica un anno salvo revoca o dimissioni.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; redige il bilancio preventivo e consuntivo e cura la tenuta dei documenti contabili.

Art.15 – IL COMITATO DEI PROBI VIRI

E’ l’organo di Garanzia dell’Associazione.
Ne fanno parte 3 membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di un anno salvo revoca o dimissioni.
Il Comitato verifica le controversie sorte tra soci, tra un socio e uno degli Organi Sociali, tra Rappresentanti degli Organi sociali.
Il Comitato dopo aver studiato la questione propone una soluzione per la risoluzione della controversia.
La delibera del Comitato non è vincolante; il Comitato può pertanto rivolgersi al parere inappellabile dell’Assemblea, che si esprime nelle modalità stabilite per statuto, in caso la controversia non trovi soluzione all’interno di quest’organo.

Art.16 – ESERCIZIO ASSOCIATIVO

L’esercizio sociale inizia il 1° Ottobre e termina il 30 Settembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo.
Il bilancio dovrà analiticamente esporre i beni, contributi e lasciti ricevuti, nonché le eventuali entrate dovute alle attività dell’Associazione.

Art.17 – LE RISORSE FINANZIARIE

L’Associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività commerciali e produttive in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali.
Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali, è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione.

Art.18 – DONAZIONI E LASCITI

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea delibera sull’utilizzo di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Art.19 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’Associazione ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

Art.20 – PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI O PRODUTTIVE MARGINALI

L’Associazione può svolgere attività commerciali o produttive marginali compatibilmente con lo spirito e le finalità istituzionali.
I proventi derivanti da attività commerciali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.

Art.21 – DIPENDENTI, COLLABORATORI, PROFESSIONISTI

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione può avvalersi di personale dipendente, di collaboratori e professionisti tenuto conto che l’attività prevalente dell’Associazione dev’essere svolta a titolo volontario.
I rapporti tra l’Associazione e i dipendenti, collaboratori, professionisti, sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavora dei dipendenti delle cooperative sociali.

Art.22 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci con votazione secondo le modalità statutarie.

Art.23 – SCIOGLIMENTO

L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deciso da un’assemblea straordinaria dei Soci per consenso o, in caso di fallimento, per votazione a maggioranza di 2/3 (due terzi).
L’Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto nel rispetto e nel raccordo tra le disposizioni previste dal codice civile, della legge 266/91 e dalla D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 e del regolamento d’Ateneo.

Art.24 – DISPOSIZIONI FINALI

Lo svolgimento della attività associativa verrà regolato da un regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.

Art.25 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia e al regolamento d’Ateneo in materia di iniziative studentesche.