STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
UNIVERSITARIA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
“AUCS”
Firenze
Art.1
– COSTITUZIONE
E’
costituita l’Associazione Universitaria Cooperazione allo Sviluppo-
Firenze, senza fini di lucro, con durata illimitata e sede presso la
Facoltà di Economia- Università degli Studi di Firenze- Polo delle
Scienze Sociali via delle Pandette 9.
L’AUCS
è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del
regolamento d’Ateneo per quanto concerne le iniziative studentesche
(vedi art.4 del regolamento).
Art.2 – SCOPI E ATTIVITA’
L’Associazione
si propone di:
- Promuovere attività culturali e sociali a beneficio degli studenti dell’Università degli Studi di Firenze;
- Promuovere la creazione di un rete di contatti con Organizzazioni Non Governative di volontariato, nazionali ed estere, Enti pubblici e privati, Organismi ed Organizzazioni internazionali, Associazioni Studentesche che si impegnano nel settore;
- Svolgere attività di reclutamento, formazione e selezione al fine di promuovere per gli studenti associati periodi di tirocinio – stage nelle organizzazioni di cui sopra in conformità alle norme interne all’Ateneo in materia e alle leggi italiane per la cooperazione e lo sviluppo;
- Svolgere attività di autoformazione nell’ambito di cooperazione, sviluppo e interculturalità;
- Organizzare iniziative di sensibilizzazione e approfondimento nell’ambito dell’Università e nelle scuole di ogni ordine e grado in Italia o all’estero promuovendo:
- attività di documentazione e redazione di materiali di studio e divulgazione
- ricerche e studi che potranno confluire in pubblicazioni
- iniziative culturali (mostre, seminari, convegni, corsi,…) legate al tema dello sviluppo
- Svolgere qualsiasi altra attività che consenta il miglior perseguimento dei fini sociali
Art.3 – I SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire all’Associazione tutti gli studenti
regolarmente iscritti all’Università che, condividendo le sue
finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente.
Gli associati sono soggetti agli obblighi e diritti
previsti nel presente statuto.
Art.4 – AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
L’ammissione
di nuovi soci avviene tramite compilazione del modulo d’iscrizione
nel quale devono essere indicati dati anagrafici, residenza e
motivazioni che spingono il richiedente ad aderire all’Associazione.
La richiesta si intende automaticamente approvata salvo
delibera contraria del Consiglio Direttivo, manifestata con voto
unanime entro 30 giorni dalla richiesta.
La delibera è immediatamente valida.
Ogni socio dovrà versare al momento dell’iscrizione
la quota di ammissione deliberata di anno in anno dall’Assemblea
dei Soci.
Art.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
L’appartenenza
all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli
aderenti al rispetto delle risoluzione prese dai suoi Organi
Rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare e a votare
nell’Assemblea dei Soci e di essere eleggibili alle cariche
sociali.
Gli associati hanno il diritto di utilizzare le
attrezzature associative per i fini perseguiti dall’Associazione.
Gli associati hanno i diritti di informazione e di
controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli associati sono obbligati al versamento della quota
associativa, nell’importo e nelle modalità di versamento stabiliti
dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ivi
compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il
versamento di quote straordinarie.
Gli associati devono svolgere la loro attività in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Gli associati sono tenuti al rispetto del presente
Statuto, delle deliberazioni assembleari, dei regolamenti interni.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto
sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi.
Art.6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La
qualità di socio recesso, esclusione o morte.
Art.7 – RECESSO SOCIO
L’associato
può recedere liberamente dall’Associazione con comunicazione
scritta da inviare al Consiglio Direttivo almeno 1 mese prima. Sarà
onere del Consiglio provvedere a cancellarlo dal Registro dei Soci.
Art.8 – ESCLUSIONE DI UN SOCIO
Il
Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza di 2/3 (due terzi)
dei suoi membri l’esclusione dell’associato dall’Associazione,
per i seguenti motivi:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
- che senza giustificato motivo si renda moroso del pagamento della quota associativa;
- che per un anno non partecipi con regolarità alla vita associativa, ovvero per non aver partecipato alle assemblee senza giustificato motivo;
- ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.
I soci esclusi per morosità possono essere riammessi
pagando la quota di ammissione.
Il Consiglio Direttivo provvede periodicamente alla
revisione del Registro dei Soci.
La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve
essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo all’associato.
Il recesso, la morte o l’esclusione non comportano
alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all’associato
o ai suoi eredi.
Art.9 – ORGANI SOCIALI
Sono
organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente, il Segretario, il Tesoriere
- il Comitato dei Probi Viri
Art.10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Associazione
ha nell’Assemblea il proprio organo sovrano.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente su
richiesta del Presidente medesimo, del Cosiglio Direttivo o del 20%
dei soci, almeno 2 volte l’anno (la prima entro il 20 Novembre, la
seconda entro il 20 Giugno) con preavviso scritto di almeno 15 giorni
a mezzo fax, posta elettronica, posta ordinaria o mediante affissione
nei locali della sede legale.
L’Assemblea ha la facoltà e il compito di:
- indicare le linee generali di attività;
- discutere ed approvare la relazione del Consiglio Direttivo riguardo l’attività svolta nell’anno precedente;
- discutere e approvare la relazione programmatica a cui deve essere allegato il bilancio revisionale;
- determinare l’entità delle quote associative annuali;
- deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre all’approvazione dell’Assemblea;
- curare l’amministrazione straordinaria dell’Associazione;
- deliberare sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;
- su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci può essere proposta all’Assemblea la votazione della mozione di sfiducia alle cariche sociali;
- eleggere il Consiglio Direttivo tramite votazione a scrutinio segreto;
L’Assemblea, salvo diversa indicazione, delibera
tramite il metodo del Consenso, cui può seguire, in caso di
fallimento, la votazione a maggioranza di 2/3 (due terzi), cui può
seguire la votazione a maggioranza dei votanti.
Per le delibere dei punti 3, 6, 7, 8 le decisioni sono
prese per Consenso o, in caso di fallimento, a maggioranza di 2/3
(due terzi).
Art.11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri pari o
superiore a cinque, fra cui il Presidente, il Segretario e il
Tesoriere; viene eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica
un anno.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto da
inviarsi per fax, posta elettronica o lettera almeno 5 giorni prima
dell’adunanza.
Il
Consiglio delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base
al numero dei presenti; è ammessa la delega.
Le
funzioni del Consiglio sono:
- curare l’amministrazione ordinaria dell’Associazione;
- dare applicazione alle linee generali di indirizzo dettate dall’Assemblea;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- svolgere attività propositiva nei confronti dell’Assemblea;
- predisporre la relazione programmatica e la relazione dell’attività svolta da presentare all’Assemblea;
- valutare la domanda d’iscrizione dei soci
- predisporre il bilancio preventivo/consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Art.12 – IL
PRESIDENTE
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, a tutti
gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il
Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea
dei Soci e ne firma tutti gli atti sociali.
Il
Presidente è eletto dall’Assemblea e resta in carica un anno.
Art.13 – IL
SEGRETARIO
Il
Segretario è eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica un
anno salvo revoca o dimissioni.
Redige
i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio.
Il
Segretario assume tutti i poteri del Presidente in caso di suo
impedimento o assenza.
Art.14 – IL
TESORIERE
Il
Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei Soci e resta in carica un
anno salvo revoca o dimissioni.
Il
Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese; redige il bilancio preventivo e consuntivo e cura la
tenuta dei documenti contabili.
Art.15 – IL
COMITATO DEI PROBI VIRI
E’
l’organo di Garanzia dell’Associazione.
Ne
fanno parte 3 membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata
di un anno salvo revoca o dimissioni.
Il
Comitato verifica le controversie sorte tra soci, tra un socio e uno
degli Organi Sociali, tra Rappresentanti degli Organi sociali.
Il
Comitato dopo aver studiato la questione propone una soluzione per la
risoluzione della controversia.
La
delibera del Comitato non è vincolante; il Comitato può pertanto
rivolgersi al parere inappellabile dell’Assemblea, che si esprime
nelle modalità stabilite per statuto, in caso la controversia non
trovi soluzione all’interno di quest’organo.
Art.16 –
ESERCIZIO ASSOCIATIVO
L’esercizio
sociale inizia il 1° Ottobre e termina il 30 Settembre di ogni anno.
Ogni
anno il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’Assemblea il
bilancio preventivo e consuntivo.
Il
bilancio dovrà analiticamente esporre i beni, contributi e lasciti
ricevuti, nonché le eventuali entrate dovute alle attività
dell’Associazione.
Art.17 – LE
RISORSE FINANZIARIE
L’Associazione
dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di
finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività
commerciali e produttive in quanto attività direttamente connesse a
quelle istituzionali.
Le
risorse economiche dovranno essere completamente destinate al
raggiungimento delle finalità istituzionali, è pertanto vietata la
distribuzione di eventuali avanzi di gestione.
Art.18 –
DONAZIONI E LASCITI
Le
donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti
testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea
delibera sull’utilizzo di donazioni e lasciti in armonia con le
finalità statutarie dell’Associazione.
Art.19 –
CONVENZIONI
Le
convenzioni tra l’Associazione ed altri Enti e soggetti sono
deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.
I
rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da
convenzioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
Art.20 –
PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ COMMERCIALI O PRODUTTIVE MARGINALI
L’Associazione
può svolgere attività commerciali o produttive marginali
compatibilmente con lo spirito e le finalità istituzionali.
I
proventi derivanti da attività commerciali sono inseriti in apposita
voce del bilancio dell’Associazione.
Art.21 –
DIPENDENTI, COLLABORATORI, PROFESSIONISTI
Per
il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione può
avvalersi di personale dipendente, di collaboratori e professionisti
tenuto conto che l’attività prevalente dell’Associazione
dev’essere svolta a titolo volontario.
I
rapporti tra l’Associazione e i dipendenti, collaboratori,
professionisti, sono disciplinati dalla legge e dal contratto
collettivo di lavora dei dipendenti delle cooperative sociali.
Art.22 –
MODIFICHE DELLO STATUTO
Eventuali
modifiche del presente statuto sono deliberate dall’Assemblea dei
Soci con votazione secondo le modalità statutarie.
Art.23 –
SCIOGLIMENTO
L’eventuale
scioglimento dell’Associazione è deciso da un’assemblea
straordinaria dei Soci per consenso o, in caso di fallimento, per
votazione a maggioranza di 2/3 (due terzi).
L’Assemblea
che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più
liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio
residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto nel rispetto
e nel raccordo tra le disposizioni previste dal codice civile, della
legge 266/91 e dalla D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 e del
regolamento d’Ateneo.
Art.24 –
DISPOSIZIONI FINALI
Lo
svolgimento della attività associativa verrà regolato da un
regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo e approvato
dall’Assemblea.
Art.25 –
DISPOSIZIONI FINALI
Per
quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni
di legge in materia e al regolamento d’Ateneo in materia di
iniziative studentesche.